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Sez. 3, Sentenza n. 1535 del 26/01/2010 (Rv. 611191 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Successore a titolo particolare nel diritto controverso - Intervento - Estromissione automatica dell'alienante o del dante causa - Esclusione - Conseguenze - Appello - Litisconsorzio necessario tra successore intervenuto o chiamato e alienante o dante causa non estromesso - Sussistenza - Integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ. - Necessità - Difetto - Rilevabilità, anche d'ufficio, in sede di legittimità - Sussistenza - Rimessione della causa al giudice di merito - Necessità.
Stato
decisa il 2010-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611191-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE

Il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente l'estromissione dell'alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano. Ne consegue che, nel giudizio di impugnazione contro la sentenza, il successore intervenuto in causa e l'alienante non estromesso sono litisconsorti necessari e che, se la sentenza è appellata da uno solo soltanto o contro uno soltanto dei medesimi, deve essere, ordinata, anche d'ufficio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro, a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., dovendosi, in mancanza, rilevare, anche d'ufficio, in sede di legittimità, il difetto di integrità del contraddittorio con rimessione della causa al giudice di merito per la eliminazione del vizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)