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Sez. 2, Sentenza n. 18483 del 24/08/2006 (Rv. 592064 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE | Estromissione dell'alienante - Condizioni - Omissione - Conseguenze - Partecipazione al giudizio come litisconsorte necessario - Mancata partecipazione - Conseguenze - Difetto di integrità del contraddittorio - Rilevabilità ex ufficio in sede di legittimità.
Stato
decisa il 2006-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592064-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE

In caso di alienazione del diritto controverso, l'intervento o la chiamata in causa dell'acquirente non comporta automaticamente l'estromissione dell'alienante, producendosi tale effetto solo con il relativo provvedimento, adottato previo consenso delle altre parti; l'alienante, pertanto, finché non sia estromesso, rimane nel processo come litisconsorte necessario, e la sua mancata partecipazione al giudizio di gravame determina un difetto di integrità del contraddittorio, rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)