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Sez. 5, Ordinanza interlocutoria n. 9477 del 21/04/2010 (Rv. 612539 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione, ex art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, per gli immobili posseduti dai comuni destinati esclusivamente ai compiti istituzionali - Questione di legittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza - Contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 Cost.
Stato
decisa il 2010-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612539-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), non è manifestamente infondata - in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella parte in cui, come interpretato dal diritto vivente, prevede l'esenzione dall'imposta per gli immobili posseduti dai comuni, purché l'immobile sia destinato direttamente ed immediatamente allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente, restando invece esclusa l'esenzione nel caso di utilizzo per altre funzioni istituzionali, nei settori dei servizi alla persona e alla comunità e nella gestione di servizi che abbiano ad oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali, come nel caso dell'esercizio del pubblico servizio di assegnazione e gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, atteso che l'esenzione è invece prevista dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 93 del 2008, conv. nella legge n. 126 del 2008, per gli immobili destinati agli stessi fini, ma posseduti dagli IACP.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. A CORTE COST., Decreto Legge 27/05/2008 num. 93 art. 1 com. 3 CORTE COST., Legge 24/07/2008 num. 126 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)