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Sez. 5, Sentenza n. 10827 del 23/05/2005 (Rv. 581321 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione, ex art. 7, comma primo, lett. i), del D.Lgs. n. 504 del 1992, per gli immobili destinati, dai soggetti ivi indicati, esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali - Spettanza - Condizioni - Utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente possessore ed esclusiva destinazione di esso ad attività non produttive di reddito - Necessità - Conseguenze - Alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione - Spettanza del beneficio - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581321-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione dall'imposta che l'art. 7, primo comma, lett. i), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, prevede per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma primo, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio d'attività commerciali), purché destinati esclusivamente - fra l'altro - allo "svolgimento d'attività assistenziali", esige la duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito. Pertanto, tale esenzione non spetta nel caso di semplice utilizzazione indiretta, come nel caso di alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione a privati cittadini (non assumendo, peraltro, alcun rilievo, ai fini dell'esenzione in esame, il fatto che l'attività di locazione di detti alloggi, avente connotati d'economicità, sia assistita da una finalità di pubblico interesse).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. I CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)