Sez. U, Sentenza n. 6036 del 24/04/2002 (Rv. 553995 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Diritto al rimborso - Riconoscimento da parte dell'amministrazione finanziaria - Controversia relativa alla vicenda estintiva del credito - Giurisdizione del giudice ordinario - Appartenenza - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
Una volta che l'amministrazione abbia disposto il rimborso delle imposte, così riconoscendo il credito del contribuente, tale credito resta enucleato dal rapporto tributario, che non è o non è più in contestazione, ed integra un'ordinaria pretesa creditoria riconducibile nell'ambito dell'indebito oggettivo ed esulante dalla materia delle imposte, prevista sia dall'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sia dall'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; pertanto la lite che insorga sulla vicenda estintiva di quel credito, e non sul fondamento del medesimo, non presenta alcun momento di collegamento con la giurisdizione delle commissioni tributarie, ma appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. (Nella specie, il vaglia emesso dalla Banca d'Italia a seguito di provvedimento di rimborso dell'imposta era stato trafugato da ignoti ed abusivamente negoziato, ed il contribuente aveva convenuto l'Amministrazione finanziaria dinanzi al giudice ordinario per la condanna al rimborso; enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)