Sez. L, Sentenza n. 5454 del 10/10/1988 (Rv. 460061 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DATO LETTERALE - CRITERIO PRINCIPALE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA A MAGGIORAZIONE PER LAVORO FESTIVO ALLA STREGUA DEL C.C.N.L. DEL SETTORE LATERIZI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DATO LETTERALE - CRITERIO PRINCIPALE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA A MAGGIORAZIONE PER LAVORO FESTIVO ALLA STREGUA DEL C.C.N.L. DEL SETTORE LATERIZI.*
Il dato letterale costituisce, a norma dell'art. 1362 cod. civ., il principale criterio d'indagine anche in tema d'interpretazione dei contratti collettivi, la quale è riservata al giudice del merito ed è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata ed immune da violazioni delle regole legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che la maggiorazione retributiva del 2, 50 per cento, ai sensi dell'art. 53 del contratto collettivo nazionale del settore laterizi riguardasse solo il lavoro festivo domenicale di turno, compensato con il riposo in altro giorno, e non anche il lavoro festivo infrasettimanale, cui era invece applicabile la maggiorazione del 45 per cento). (V 2782/87, mass n 451896; (V 1897/87, mass n 451214).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)