Sez. L, Sentenza n. 1897 del 21/02/1987 (Rv. 451214 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI COMPUTABILITÀ DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO NELLA DETERMINAZIONE DELLE MENSILITÀ AGGIUNTIVE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI COMPUTABILITÀ DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO NELLA DETERMINAZIONE DELLE MENSILITÀ AGGIUNTIVE.*
L'interpretazione di un contratto collettivo postcorporativo di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è censurabile, in Sede di legittimità, solo per violazione delle norme di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (nella specie, è stata confermata l'impugnata statuizione del giudice del merito, che, interpretando gli artt. 18 e 19 del C.C.n.L. 26 luglio 1979, aveva escluso la computabilità, ai fini della Determinazione delle mensilità aggiuntive, del compenso per lavoro straordinario prestato dal dipendente di un'impresa di spedizioni e trasporti.). (Conf 4853/86, mass n 447552; (Conf 2985/85, mass n 440704; (Conf 1516/81, mass n 412174).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)