Sez. L, Sentenza n. 7452 del 19/08/1994 (Rv. 487750 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Criterio dell' interpretazione letterale - Attribuzione alle parole di un senso contrastante con il significato lessicale - Violazione di detto criterio - Configurabilità - Scelta di uno dei possibili modi d' intendere la clausola esaminata - Correlativo obbligo di motivazione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
In tema d'interpretazione delle disposizioni dei contratti collettivi di diritto comune - riservata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale - sussiste violazione del criterio dell'interpretazione letterale, che impone di tener conto del significato od accezione semantica delle parole, attraverso le quali si è espressa la comune volontà delle parti, soltanto nel caso in cui alle parole stesse venga attribuito un senso che contrasti con il significato lessicale loro assegnato dai contraenti, e non già quando venga scelto uno dei possibili modi d'intendere la clausola esaminata, purché il giudice di merito motivi adeguatamente la sua opzione interpretativa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)