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Sez. L, Sentenza n. 7452 del 19/08/1994 (Rv. 487750 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Criterio dell' interpretazione letterale - Attribuzione alle parole di un senso contrastante con il significato lessicale - Violazione di detto criterio - Configurabilità - Scelta di uno dei possibili modi d' intendere la clausola esaminata - Correlativo obbligo di motivazione.
Stato
decisa il 1994-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487750-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

In tema d'interpretazione delle disposizioni dei contratti collettivi di diritto comune - riservata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale - sussiste violazione del criterio dell'interpretazione letterale, che impone di tener conto del significato od accezione semantica delle parole, attraverso le quali si è espressa la comune volontà delle parti, soltanto nel caso in cui alle parole stesse venga attribuito un senso che contrasti con il significato lessicale loro assegnato dai contraenti, e non già quando venga scelto uno dei possibili modi d'intendere la clausola esaminata, purché il giudice di merito motivi adeguatamente la sua opzione interpretativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)