Sez. U, Sentenza n. 369 del 14/01/1992 (Rv. 475314 - 01)
Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - Motivi di revocazione - In genere | Omessa pronuncia - Vizio - Incidenza sulla sentenza del giudice del gravame - Impugnazione - Mezzi - Ricorso per Cassazione - Ammissibilità - Revocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. - Inammissibilità - Vizio suddetto inficiante la sentenza di Cassazione - Revocazione della stessa - Inammissibilità.
Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - Motivi di revocazione - In genere
Il vizio di omessa pronunzia, in quanto pretesamente incidente sulla sentenza pronunziata dal giudice del gravame, è passibile di denunzia esclusivamente col ricorso per cassazione, ai sensi dell' art. 360 n. 4 cod. proc. civ., e non già con impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 (stesso codice), la quale, peraltro, resta non utilizzabile anche nel caso in cui il vizio suddetto infici la sentenza di cassazione, senza che in contrario possano invocarsi le sentenze n. 17 del 1986 e n. 36 del 1981 - con le quali la Corte Costituzionale ha esteso l'esperibilità del rimedio della revocazione, in forza della seconda di dette norme, anche nei confronti delle sentenze del giudice di legittimità - non essendo ipotizzabile, per effetto di tale situazione, alcuna violazione del diritto costituzionale di difesa, in quanto il vizio stesso si risolve in mancato esercizio della giurisdizione, incompatibile con qualsiasi menomazione di tale diritto, essendo la domanda non delibata impregiudicata e, quindi, proponibile in successivo giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)