Sez. 3, Sentenza n. 604 del 17/01/2003 (Rv. 559798 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA | Deducibilità in sede di legittimità ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ. - Configurabilità come violazione di legge o vizio di motivazione - Esclusione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA
Il vizio di omessa pronuncia, che si traduce nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto incidente sulla sentenza pronunciata dal giudice del gravame, è deducibile con ricorso per cassazione esclusivamente ai sensi dell'art. 360, n.4, cod. proc. civ. (nullità della sentenza e del procedimento), mentre esso non può esser fatto valere come violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) né tanto meno come vizio di motivazione (art. 360, n.5 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 quater, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)