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Sez. 3, Sentenza n. 317 del 11/01/2002 (Rv. 551503 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA | Deducibilità in cassazione "ex" art. 360 n. 4 cod. proc. civ. - "Error in procedendo" - Configurabilità - Deduzione come vizio di motivazione o come violazione o falsa applicazione di norme di diritto - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2002-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551503-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA

Il vizio di omessa pronuncia, integrando un "error in procedendo" incidente sulla sentenza impugnata, è deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. e non come violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., né, a maggior ragione, come vizio motivazionale a norma dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., attenendo quest'ultimo esclusivamente all'accertamento e alla valutazione di fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)