Sez. 1, Sentenza n. 39497 del 03/10/2007 Cc. (dep. 25/10/2007) Rv. 237743 - 01
PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE | Motivi di salute - Insussistenza delle condizioni per il rinvio - Possibilità di concedere la detenzione domiciliare - Esclusione - Ragione.
PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE
Una volta richiesti dal condannato il differimento dell'esecuzione della pena o la detenzione domiciliare per motivi di salute, la ritenuta insussistenza delle condizioni per la concessione del rinvio dell'esecuzione non obbliga il giudice a motivare anche sul diniego della misura richiesta in via subordinata, stante l'identità dei presupposti che legittimano l'applicazione dell'una o dell'altra misura.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 146 CORTE COST., Cod. Pen. art. 147 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)