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Sez. F, Sentenza n. 38036 del 28/08/2014 Cc. (dep. 16/09/2014) Rv. 261235 - 01

PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE | Motivi di salute - Insussistenza delle condizioni per il rinvio - Possibilità di concedere la detenzione domiciliare - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 2014-08-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261235-01

PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE

Una volta richiesti dal condannato il differimento dell'esecuzione della pena o la detenzione domiciliare per motivi di salute, la ritenuta insussistenza delle condizioni per la concessione del rinvio dell'esecuzione non obbliga il giudice a motivare anche sul diniego della misura richiesta in via subordinata, stante l'identità dei presupposti che legittimano l'applicazione dell'una o dell'altra misura.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST., Cod. Pen. art. 146 CORTE COST., Cod. Pen. art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)