diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3606 del 11/04/1987 (Rv. 452549 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE - AD OPERA DI UN UFFICIALE GIUDIZIARIO INCOMPETENTE - NULLITÀ - INAMMISSIBILITÀ DEL CONTRORICORSO - CONSEGUENZE - SPESE ED ONORARI RELATIVI AL CONTRORICORSO E ALLE MEMORIE ILLUSTRATIVE - IRRIPETIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452549-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE - AD OPERA DI UN UFFICIALE GIUDIZIARIO INCOMPETENTE - NULLITÀ - INAMMISSIBILITÀ DEL CONTRORICORSO - CONSEGUENZE - SPESE ED ONORARI RELATIVI AL CONTRORICORSO E ALLE MEMORIE ILLUSTRATIVE - IRRIPETIBILITÀ.*

La notificazione del controricorso nel giudizio di Cassazione, eseguita da un ufficiale giudiziario competente per una circoscrizione diversa da quella di Roma, è nulla e comporta la inammissibilità dell'atto, che non può ritenersi sia stato notificato ritualmente nei termini di legge. Peraltro, tale inammissibilità non impedisce al resistente di costituirsi in giudizio ed al suo difensore, munito di mandato, di partecipare alla discussione orale; e l'unica conseguenza di detta inammissibilità è quella che, in caso di rigetto del ricorso, vanno esclusi dal rimborso delle spese del giudizio gli onorari difensivi relativi al controricorso ed alle eventuali memorie illustrative. (Conf 1098/79, mass n 397304; (Conf 265/79, mass n 396335; (Conf 926/74, mass n 368829).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)