Sez. 3, Sentenza n. 1098 del 20/02/1979 (Rv. 397304 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE - ESECUZIONE A MEZZO DI UFFICIALE GIUDIZIARIO COMPETENTE PER UNA CIRCOSCRIZIONE DIVERSA DA QUELLA DI ROMA - NULLITA - CONSEGUENZA - INAMMISSIBILITA DEL CONTRORICORSO - COSTITUZIONE E DISCUSSIONE ORALE DEL CONTRORICORRENTE - AMMISSIBILITA - RIGETTO DEL RICORSO - EFFETTI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE - ESECUZIONE A MEZZO DI UFFICIALE GIUDIZIARIO COMPETENTE PER UNA CIRCOSCRIZIONE DIVERSA DA QUELLA DI ROMA - NULLITA - CONSEGUENZA - INAMMISSIBILITA DEL CONTRORICORSO - COSTITUZIONE E DISCUSSIONE ORALE DEL CONTRORICORRENTE - AMMISSIBILITA - RIGETTO DEL RICORSO - EFFETTI.*
La notificazione del controricorso per Cassazione eseguita da un ufficiale giudiziario competente per una circoscrizione diversa da quella di Roma e nulla e comporta l'inammissibilita dell'atto, senza che cio impedisca, peraltro, al controricorrente di costituirsi in giudizio, e al suo difensore con mandato di partecipare alla discussione orale: l'unica conseguenza della inammissibilita predetta, infatti, e quella che, in caso di rigetto del ricorso, vanno esclusi dal rimborso delle spese giudiziali gli onorari difensivi relativi al controricorso e alle eventuali memorie illustrative. (Conf 926/74, mass n 368829).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)