Sez. L - , Sentenza n. 32491 del 14/12/2018 (Rv. 652033 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Termine per la trasmissione della notizia da parte del responsabile della struttura ex art. 55 bis, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, “ante” riforma ex d.lgs. n. 75 del 2017 - Violazione - Conseguenze.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In materia di procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti delle P.A., l'inosservanza del termine ordinatorio di cinque giorni dalla notizia del fatto per la trasmissione degli atti all'ufficio designato per i procedimenti disciplinari ad opera del capo della struttura di appartenenza del dipendente per fatti non rientranti nella propria competenza, di cui all'art. 55 bis, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, nella formulazione antecedente alla riforma di cui al d.lgs. n. 75 del 2017, non comporta effetti decadenziali, in mancanza di una espressa previsione normativa o negoziale che li preveda; di conseguenza, il compimento, da parte del capo struttura, di attività istruttorie ulteriori rispetto al momento dell'acquisizione della notizia dell'infrazione non comporta la nullità del procedimento e della relativa sanzione, che può ricorrere solo nel caso in cui l'incolpato denunci, con concreto fondamento, l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà della sua difesa indotta dal compimento di tale attività istruttoria pre-procedimentale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis com. 3, Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)