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Sez. 3, Sentenza n. 30402 del 08/04/2016 Cc. (dep. 18/07/2016) Rv. 267330 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Subordinata all'adempimento di obblighi - Inadempimento - Impossibilità di adempiere dovuta a fatto volontario antecedente alla concessione del beneficio - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267330-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di determinati obblighi, l'inadempimento di questi ultimi determina la revoca del beneficio, salvo i casi di impossibilità di adempiere dovuta a causa non imputabile al condannato, non potendo rilevare, invece, fatti propri e volontari dello stesso, anche se antecedenti o concomitanti alla concessione del beneficio. (In applicazione del principio, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento del giudice di esecuzione di revoca del beneficio per inadempimento parziale degli obblighi cui era subordinata la sospensione condizionale della pena, in particolare per non aver il condannato adempiuto alla rimessione in pristino di uno dei fondi interessati dall'ordinanza, che lo stesso aveva alienato a terzi prima della concessione del beneficio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Cod. Pen. art. 167 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)