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Sez. 1, Sentenza n. 9223 del 05/02/2025 Cc. (dep. 06/03/2025) Rv. 287683-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Beneficio subordinato ex art. 165, comma quinto, cod. pen. - Inosservanza degli obblighi - Revoca automatica - Esclusione - Allegazioni del condannato sull’impossibilità incolpevole ad adempiere - Valutazione del giudice dell'esecuzione - Necessità.
Stato
decisa il 2025-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287683-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

Qualora la sospensione condizionale della pena sia stata subordinata, ai sensi dell'art. 165, comma quinto, cod. pen., alla partecipazione ed al superamento di percorsi di recupero, l'inosservanza degli obblighi non comporta la revoca automatica del beneficio, dovendo il giudice dell'esecuzione valutare quanto eventualmente allegato dal condannato al fine di dimostrare l'impossibilità ad adempiere dovuta a causa a lui non imputabile.

Cod. Pen. art. 165 com. 5, Cod. Pen. art. 168 com. 1 lett. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 18 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)