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Sez. 2, Sentenza n. 1656 del 06/03/1998 Cc. (dep. 11/12/1998) Rv. 211917 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Subordinazione del beneficio all'adempimento di obblighi - Inottemperanza - Revoca automatica - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211917-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

Nell'ipotesi di subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento di determinati obblighi, l'inosservanza di questi da parte del condannato non comporta la revoca automatica del beneficio, potendo l'interessato allegare la comprovata impossibilità dell'adempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)