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Sez. 3, Sentenza n. 10432 del 28/06/1994 Ud. (dep. 05/10/1994) Rv. 200372 - 01

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari (in genere) - Prodotti in confezioni e prodotti sfusi - Indicazioni e denominazioni - In genere | Pubblicità ingannevole - Art. 13 legge n. 283 del 1962 - Abrogazione da parte del D.Lgs. n. 109 del 1992 - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-06-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200372-01

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari (in genere) - Prodotti in confezioni e prodotti sfusi - Indicazioni e denominazioni - In genere

Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, introduttivo di nuova disciplina in attuazione di direttiva CEE sulla pubblicità ingannevole dei prodotti alimentari, punita con sanzione amministrativa, non ha tacitamente abrogato l'art. 13 legge 30 aprile 1962, n. 283, stante il disposto della norma comunitaria (art. 2, lett. d) legge 29 dicembre 1990, n. 428) che, nel dettare i criteri informatori delle direttive CEE, stabilisce che i decreti delegati possono prevedere sanzioni amministrative (o penali) facendo "salve le norme penali vigenti".

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 13, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 2 lett. D, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)