Sez. 3, Sentenza n. 1771 del 18/04/1997 Cc. (dep. 31/05/1997) Rv. 208047 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONI E PRODOTTI SFUSI - INDICAZIONI E DENOMINAZIONI - IN GENERE | Vendita come biologico di prodotto privo del necessario requisito legale espresso nell'etichettatura - Reato di cui all'art.13 legge n.283 del 1962 - Sussistenza - Ragione - Fattispecie: abrogazione esclusa.
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONI E PRODOTTI SFUSI - INDICAZIONI E DENOMINAZIONI - IN GENERE
Nel sistema giuridico europeo, obbligatoriamente operante in Italia, nessun prodotto biologico può essere venduto come tale se non risulta in modo espresso sulla etichettatura che esso è conforme al regime di controllo comunitario. Conseguentemente, la vendita come "biologico" di un prodotto privo del necessario requisito legale espresso nella etichettatura integra il reato di cui all'art.13 legge 30 aprile 1962, n. 283 in quanto comporta pubblicità ingannevole. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la S.C. ha ritenuto che l'art.13 legge n.283 del 1962 non è stato espressamente abrogato dall'art.29 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.109, sicché continua ad integrare un reato e ciò anche alla luce della evoluzione legislativa successiva alla citata legge n.283 del 1962).
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 13, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)