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Sez. 1 - , Sentenza n. 40584 del 26/10/2021 Ud. (dep. 10/11/2021) Rv. 282125 - 01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Imputato alloglotta - Elettivamente domiciliato presso il difensore - Decreto di citazione davanti al giudice di pace - Obbligo di traduzione - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2021-10-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/282125-01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

In tema di decreto di citazione davanti al giudice di pace, l'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta, non irreperibile, né latitante, sussiste - a pena di nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. - anche nel caso in cui egli abbia eletto domicilio presso il difensore, avendo quest'ultimo solo l'obbligo di ricevere gli atti destinati al proprio assistito, ma non anche quello di procedere alla loro traduzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 20 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)