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Sez. 5, Sentenza n. 57740 del 06/11/2017 Ud. (dep. 28/12/2017) Rv. 271860 - 01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Imputato alloglotta - Domicilio eletto o dichiarato presso il difensore di fiducia - Notificazione al difensore - Traduzione degli atti - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271860-01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

L'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta è escluso ove lo stesso abbia eletto domicilio presso il difensore di fiducia, non verificandosi in tale ipotesi alcuna lesione concreta dei suoi diritti. (In motivazione la S.C. ha precisato che grava sul difensore di fiducia - e non anche su quello d'ufficio - l'obbligo-onere di traduzione degli atti nell'eventuale diversa lingua del cliente alloglotta o, quantomeno, di farne comprendere allo stesso il significato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)