Sez. 1, Sentenza n. 1948 del 19/06/1972 (Rv. 359051 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - PRESUPPOSTI DI CARATTERE GIURIDICO - IMMODIFICABILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - PRESUPPOSTI DI CARATTERE GIURIDICO - IMMODIFICABILITA.*
Quando la Corte di Cassazione cassa con rinvio, attribuendo carattere decisivo ad un punto della controversia non esaminato o male esaminato dalla sentenza cassata e presupponendo, logicamente e necessariamente, una certa interpretazione circa il significato o l'ambito di applicabilita di una legge ovvero una certa qualificazione giuridica della situazione di fatto in contestazione fra le parti, tali presupposti di carattere giuridico rimangono vincolanti e immodificabili durante l'ulteriore corso del giudizio, ancorche nella sentenza manchi la formale enunciazione di un principio di diritto, e non possono quindi essere rimessi in discussione sia davanti al giudice di rinvio, sia, successivamente, di fronte alla stessa Corte di Cassazione in caso di impugnazione della sentenza resa in Sede di rinvio. (nella specie la suprema Corte, nel contrasto fra la tesi, secondo la quale i beni del minore dovevano essere appresi all'attivo concorsuale perche il di lui rappresentante legale era stato dichiarato fallito nella qualita, e la tesi, secondo la quale i beni del minore non erano accreditabili dalla massa perche il legale rappresentante era stato dichiarato fallito in proprio, aveva reputato decisiva la rinnovazione dell'indagine di merito volta all'interpretazione del giudicato esterno costituito dalla sentenza dichiarativa di fallimento: il ricorrente non si doleva dell'alternativa scelta dal giudice di rinvio, ma riproponeva in linea di principio la questione relativa all'assoggettabilita al fallimento del legale rappresentante del minore, proprietario dell'azienda). (V 3728'69, mass n 343980).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)