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Sez. L, Sentenza n. 6675 del 13/11/1986 (Rv. 448827 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CESSIONE DEI BENI AZIENDALI CONSIDERATI NELLA LORO AUTONOMA INDIVIDUALITÀ A PRESCINDERE DALLA LORO FUNZIONE STRUMENTALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448827-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CESSIONE DEI BENI AZIENDALI CONSIDERATI NELLA LORO AUTONOMA INDIVIDUALITÀ A PRESCINDERE DALLA LORO FUNZIONE STRUMENTALE - ESCLUSIONE.*

Si ha trasferimento d'azienda - assoggettato, quanto ai rapporti di lavoro dei dipendenti, al regime dell'art. 2112 cod. civ. - solo allorché l'oggetto del trasferimento sia costituito da un complesso funzionale di beni idoneo di per sè a consentire l'inizio o la continuazione di un'attività imprenditoriale, e non già allorché le parti contraenti abbiano inteso cedere (in tutto od in parte) i beni aziendali considerati nella loro autonoma individualità a prescindere dalla loro funzione strumentale di elementi materiali dell'impresa. L'accertamento in concreto della ricorrenza dell'una piuttosto che dell'altra ipotesi è demandata al giudice del merito, chiamato a ricostruire la volontà delle parti secondo una valutazione censurabile in Sede di legittimità soltanto per vizio di motivazione. (V 6608/83, mass n 431331; (V 7633/83, mass n 432235).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)