Sez. L, Sentenza n. 6675 del 13/11/1986 (Rv. 448827 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CESSIONE DEI BENI AZIENDALI CONSIDERATI NELLA LORO AUTONOMA INDIVIDUALITÀ A PRESCINDERE DALLA LORO FUNZIONE STRUMENTALE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CESSIONE DEI BENI AZIENDALI CONSIDERATI NELLA LORO AUTONOMA INDIVIDUALITÀ A PRESCINDERE DALLA LORO FUNZIONE STRUMENTALE - ESCLUSIONE.*
Si ha trasferimento d'azienda - assoggettato, quanto ai rapporti di lavoro dei dipendenti, al regime dell'art. 2112 cod. civ. - solo allorché l'oggetto del trasferimento sia costituito da un complesso funzionale di beni idoneo di per sè a consentire l'inizio o la continuazione di un'attività imprenditoriale, e non già allorché le parti contraenti abbiano inteso cedere (in tutto od in parte) i beni aziendali considerati nella loro autonoma individualità a prescindere dalla loro funzione strumentale di elementi materiali dell'impresa. L'accertamento in concreto della ricorrenza dell'una piuttosto che dell'altra ipotesi è demandata al giudice del merito, chiamato a ricostruire la volontà delle parti secondo una valutazione censurabile in Sede di legittimità soltanto per vizio di motivazione. (V 6608/83, mass n 431331; (V 7633/83, mass n 432235).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)