Sez. L, Sentenza n. 6608 del 08/11/1983 (Rv. 431331 - 01)
AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - CONDIZIONI.*
AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - CONDIZIONI.*
Il trasferimento di azienda previsto dall'art. 2112 cod. civ. postula - per il collegamento sistematico con la nozione di azienda offerta dall'art. 2555 dello stesso codice - il trasferimento di un complesso organizzato di beni idoneo per sè a consentire l'inizio o la continuazione di un'attività imprenditoriale ed è, pertanto, configurabile anche quando detto complesso non esaurisca i beni costituenti l'azienda ceduta o ad esso non si accompagni l'Esercizio attuale dell'attività imprenditoriale. Lo stabilire se una determinata convenzione abbia o meno attuato la fattispecie suddetta si risolve in un accertamento di fatto che è incensurabile in Sede di legittimità, se adeguatamente motivato. (V 1317/83, mass n 426117; (V 4142/81, mass n 418811; (V 1921/81, mass n 412608; (V 301/81, mass n 410736; (V 2058/80, mass n 405709; (V 3514/75, mass n 377693).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2555, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)