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Sez. L, Sentenza n. 7633 del 28/12/1983 (Rv. 432235 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE SEGUITO DALLA SUA IMMEDIATA RIASSUNZIONE - FITTIZIETÀ E FRAUDOLENTA - PRESUNZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432235-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE SEGUITO DALLA SUA IMMEDIATA RIASSUNZIONE - FITTIZIETÀ E FRAUDOLENTA - PRESUNZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*

Qualora il rapporto di lavoro continui ininterrottamente di fatto, o con interruzione di non sensibile consistenza, nella fase del mutamento del datore di lavoro per il trasferimento dell'azienda - rimanendo inalterate l'obbiettiva attività d'impresa e le finalità perseguite, sicché si abbia soltanto un trasferimento delle attività medesime e dell'organizzazione aziendale da un soggetto all'altro - il licenziamento del lavoratore seguito dalla sua immediata riassunzione e l'apparente accordo tra l'imprenditore cedente e il prestatore d'opera di risolvere il rapporto devono essere valutati con legittimo sospetto, e deve presumersi fittiziamente e fraudolentemente intimato il licenziamento e simulato e invalido l'accordo, perché avvenuto in violazione dell'inderogabile diritto del lavoratore all'indennità di anzianità infrazionabile ed esattamente proporzionata alla durata effettiva della prestazione. (V 102/79, mass n 396169; (V 2380/70, mass n 348606).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)