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Sez. 2 - , Sentenza n. 32905 del 30/10/2020 Cc. (dep. 24/11/2020) Rv. 280233 - 01

DIFESA E DIFENSORI - GARANZIE DI LIBERTÀ - INTERCETTAZIONI | Divieto di intercettazioni relative a conversazioni dei difensori - Operatività del divieto - Necessità del conferimento di uno specifico e formale mandato difensivo - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280233-01

DIFESA E DIFENSORI - GARANZIE DI LIBERTÀ - INTERCETTAZIONI

Per l'operatività del divieto di intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni dei difensori non è necessario che lo svolgimento dell'attività difensiva risulti da uno specifico e formale mandato, conferito con le modalità di cui all'art. 96 cod. proc. pen, potendo desumersi l'esistenza di un mandato fiduciario anche dalla natura stessa delle conversazioni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 200 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 103 com. 5, Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)