Sez. 5 - , Sentenza n. 31548 del 24/06/2021 Cc. (dep. 11/08/2021) Rv. 281685 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Divieto di utilizzazione - Segreto professionale - Presupposti e ambito di operatività - Tutela della funzione connessa all'esercizio di una professione, ancorché non formalizzato in un mandato - Conseguenze - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE
In tema di intercettazioni, il divieto di utilizzazione stabilito dall'art. 271, comma 2, cod. proc. pen. sussiste ed è operativo quando le conversazioni o le comunicazioni intercettate, anche se indirette, siano pertinenti all'attività professionale svolta dai soggetti indicati nell'art. 200, comma 1, cod. proc. pen., ancorché non formalizzata in un mandato, e riguardino, di conseguenza, fatti conosciuti in ragione della professione da questi esercitata. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato la misura cautelare applicata nei confronti di un avvocato per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, ritenendo utilizzabili gli esiti delle intercettazioni di conversazioni con un cliente attinenti allo svolgimento del mandato difensivo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 200 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)