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Sez. 6, Sentenza n. 10664 del 16/12/2002 Cc. (dep. 07/03/2003) Rv. 223965 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - GARANZIE DI LIBERTÀ - INTERCETTAZIONI | Divieto di intercettazioni relative a conversazioni dei difensori - Operatività del divieto - Necessità del conferimento di uno specifico e formale mandato difensivo - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223965-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - GARANZIE DI LIBERTÀ - INTERCETTAZIONI

Per l'operatività del divieto di intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni dei difensori, lo svolgimento dell'attività difensiva non deve risultare necessariamente da uno specifico e formale mandato, conferito secondo le modalità previste dall'art. 96 cod. proc.pen., potendo desumersi l'esistenza di un mandato fiduciario anche dalla natura stessa dell'incarico, circostanza questa che può essere confermata dallo stesso contenuto delle captazioni, oltre che dalla documentazione prodotta dall'interessato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 103 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 103 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)