Sez. L, Sentenza n. 1969 del 07/04/1981 (Rv. 412659 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI UNA QUALIFICA SUPERIORE - ATTRIBUZIONE DI UNA QUALIFICA INFERIORE, MA PUR SEMPRE SUPERIORE A QUELLA RICONOSCIUTA DAL DATORE DI LAVORO - POTERE DEL GIUDICE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI UNA QUALIFICA SUPERIORE - ATTRIBUZIONE DI UNA QUALIFICA INFERIORE, MA PUR SEMPRE SUPERIORE A QUELLA RICONOSCIUTA DAL DATORE DI LAVORO - POTERE DEL GIUDICE.*
La domanda del lavoratore intesa ad ottenere una maggiore qualifica in relazione alle mansioni esplicate include implicitamente la richiesta ulteriore e graduata di una qualifica diversa e inferiore rispetto a quella pretesa, ma pur sempre superiore in confronto di quella riconosciuta dal datore di lavoro; pertanto, il giudice ha il potere, in accoglimento parziale della domanda del lavoratore, di inquadrare le mansioni medesime nella qualifica di spettanza, anche se inferiore a quella rivendicata. (V 959/78, mass n 390292; (Conf 6007/78, mass n 395829).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)