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Sez. L, Sentenza n. 959 del 24/02/1978 (Rv. 390292 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - ACCERTAMENTO - DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI DIRIGENTE - ATTRIBUZIONE DELLA MINORE QUALIFICA DI IMPIEGATO DI PRIMA CATEGORIA - LEGITTIMITA - MANCANZA DELLA RELATIVA ESPRESSA DOMANDA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390292-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - ACCERTAMENTO - DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI DIRIGENTE - ATTRIBUZIONE DELLA MINORE QUALIFICA DI IMPIEGATO DI PRIMA CATEGORIA - LEGITTIMITA - MANCANZA DELLA RELATIVA ESPRESSA DOMANDA - IRRILEVANZA.*

Spetta al giudice stabilire l'effettiva qualificazione del lavoro svolto, in base alla natura dell'attivita lavorativa realmente espletata; onde ben puo lo stesso giudice, una volta disattesa la domanda per il riconoscimento della qualifica di dirigente, attribuire quella di impiegato di prima categoria, ove in concreto a questa qualifica corrispondano le mansioni accertate, anche nel caso in cui manchi in tal senso una espressa richiesta - sia pure subordinata - del lavoratore, giacche la domanda per la maggiore qualifica in relazione alle mansioni esercitate include implicitamente la gradata richiesta della qualifica inferiore, ma pur sempre superiore a quella riconosciuta dal datore di lavoro. (Conf 2715/73, mass n 366221).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)