Sez. L, Sentenza n. 6007 del 15/12/1978 (Rv. 395829 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - ACCERTAMENTO - DOMANDE PER IL RICONOSCIMENTO DI UNA QUALIFICA SUPERIORE - ATTRIBUZIONE DI UNA QUALIFICA INFERIORE MA PUR SEMPRE SUPERIORE A QUELLA RICONOSCIUTA DAL DATORE DI LAVORO - POTERE DEL GIUDICE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - ACCERTAMENTO - DOMANDE PER IL RICONOSCIMENTO DI UNA QUALIFICA SUPERIORE - ATTRIBUZIONE DI UNA QUALIFICA INFERIORE MA PUR SEMPRE SUPERIORE A QUELLA RICONOSCIUTA DAL DATORE DI LAVORO - POTERE DEL GIUDICE.*
La domanda del lavoratore intesa a rivendicare una maggiore qualifica in relazione alle mansioni esplicate, include, implicitamente, la richiesta ulteriore e graduata di una qualifica diversa e inferiore rispetto a quella specificamente postulata, ma pur sempre superiore rispetto a quella riconosciuta dal datore di lavoro; pertanto, il giudice ha il potere, in accoglimento parziale della domanda del lavoratore, di inquadrare le mansioni medesime nella qualifica di spettanza, anche se inferiore a quella pretesa. (Conf 959/78, mass n 390292; (Conf 2715/73, mass n 366221).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)