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Sez. L, Sentenza n. 2994 del 06/08/1975 (Rv. 377090 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - CAPACITA DI GUADAGNO - INVALIDO DI GUERRA - ASSUNZIONE IN QUOTA OBBLIGATORIA - AUTOMATICO RECUPERO DELLA CAPACITA DI GUADAGNO - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO IN CONCRETO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1975-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377090-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - CAPACITA DI GUADAGNO - INVALIDO DI GUERRA - ASSUNZIONE IN QUOTA OBBLIGATORIA - AUTOMATICO RECUPERO DELLA CAPACITA DI GUADAGNO - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO IN CONCRETO - NECESSITA.*

Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti ai quali l'art 10 del RDL n 636 del 1939 collega il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidita, il giudice non puo affermare la sussistenza di una sufficiente capacita di guadagno per il solo fatto che il lavoratore, fisicamente inidoneo a continuare l'attivita prima svolta, sia stato assunto, per lo svolgimento di altra attivita lavorativa, in quota obbligatoria quale invalido di guerra, con retribuzione non inferiore alla meta di quella da lui prima percepita, poiche tale assunzione non costituisce di per se sicuro indizio di recuperata capacita di guadagno, ma rende necessario accertare se, nel caso concreto, la nuova occupazione presenti i requisiti della normalita, della continuita, della durata e del carattere non usurante. (Conf 1466/73, mass n 364205).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1950 num. 375 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)