Sez. L, Sentenza n. 2672 del 27/05/1978 (Rv. 392045 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - ASSUNZIONE O MANTENIMENTO IN SERVIZIO DELL'INVALIDO IN QUOTA OBBLIGATORIA - CAPACITA DI GUADAGNO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - ASSUNZIONE O MANTENIMENTO IN SERVIZIO DELL'INVALIDO IN QUOTA OBBLIGATORIA - CAPACITA DI GUADAGNO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Il diritto alla pensione di invalidita va escluso qualora la occupazione dell'invalido assunto (o mantenuto) in servizio in quota obbligatoria per legge, oltre ad essere confacente, continuativa e non usurante, comporti una possibilita di guadagno superiore alla meta di quella che il medesimo avrebbe potuto avere, nella propria precedente occupazione o in altre a lui attitudinariamente confacenti, in condizioni di non invalidita e quindi al di fuori di condizioni eccezionali, quali quelle derivanti da benefici di legge in favore degli invalidi. (V 3745/77, mass n 387411; (V 2994/75, mass n 377090; (Conf 3186/73, mass n 367005; (Conf 1312/71, mass n 351512).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)