Sez. 5, Sentenza n. 3306 del 06/03/2003 (Rv. 560908 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA | Estensione ex art. 1306 cod. civ. del giudicato già conseguito dal coobligato - Limiti - Formazione di specifico giudicato a carico del soggetto intenzionato ad esercitare tale diritto.
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA
Anche in tema di solidarietà tributaria, la facoltà del debitore solidale di avvalersi - ai sensi dell'art. 1306, secondo comma, cod. civ. - della sentenza favorevole intervenuta tra creditore ed altro coobbligato solidale, trova un limite alla sua applicazione nell'eventuale esistenza, nei confronti del medesimo condebitore, di un giudicato contrario sul medesimo punto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)