Sez. 2, Sentenza n. 3458 del 01/12/2005 Ud. (dep. 27/01/2006) Rv. 233392 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE | Stato di infermitĂ o deficienza psichica - Nozione.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE
In tema di circonvenzione di persone incapaci, lo stato di infermitĂ o deficienza psichica della persona offesa si sostanzia in tutte le forme, anche non morbose, di abbassamento intellettuale, di menomazione del potere di critica, di indebolimento della funzione volitiva ed affettiva, che rendono facile la suggestionabilitĂ e diminuiscono i poteri di difesa contro le insinuazioni e le insidie.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 643
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)