diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2532 del 24/04/1998 Cc. (dep. 10/06/1998) Rv. 211101 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE | Stato di infermità o deficienza psichica - Nozione - Incapacità di avere cura dei propri interessi - Presupposto del reato - Necessità della assoluta certezza della sua sussistenza.
Stato
decisa il 1998-04-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211101-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE

In tema di circonvenzione di persone incapaci, lo stato di infermità o deficienza psichica della persona, pur non dovendo necessariamente consistere in una vera e propria malattia mentale, deve pur sempre provocare una incisiva menomazione delle facoltà di discernimento o di determinazione volitiva, tale da rendere possibile l'intervento suggestivo dell'agente; deve, cioè, essere esclusa la capacità del circonvenuto di avere cura dei propri interessi. Questa condizione di incapacità del soggetto passivo costituisce un presupposto del reato, e pertanto il giudizio di colpevolezza può fondarsi solo sull'assoluta certezza della sua sussistenza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 643

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)