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Sez. 3, Sentenza n. 50314 del 27/09/2023 Cc. (dep. 18/12/2023) Rv. 285675 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 - Inesistenza soggettiva dell'operazione – Imposte dirette – Costi documentati sostenuti dal cessionario per finalità ulteriori e diverse rispetto a quelle dell’attività di impresa – Sussistenza – Ragioni.
Stato
decisa il 2023-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285675-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

Il reato di fraudolenta utilizzazione in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti è integrato, con riguardo alle imposte dirette, anche dall'inesistenza soggettiva, nel caso in cui i costi documentati, consapevolmente sostenuti dal cessionario, siano espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse rispetto a quelle proprie dell'attività di impresa, posto che comportano la cessazione del requisito indefettibile dell'inerenza tra costi ed attività imprenditoriale.

Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)