Sez. 3, Sentenza n. 6935 del 23/11/2017 Ud. (dep. 13/02/2018) Rv. 272814 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reato ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 - Inesistenza dell'operazione - Oggettiva e soggettiva - Imposte dirette e IVA - Diversa rilevanza - Fattispecie.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Il reato di utilizzazione fraudolenta in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti (art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000) è integrato, con riguardo alle imposte dirette, dalla sola inesistenza oggettiva delle prestazioni indicate nelle fatture, ovvero quella relativa alla diversità, totale o parziale, tra costi indicati e costi sostenuti, mentre, con riguardo all'IVA, esso comprende anche la inesistenza soggettiva, ovvero quella relativa alla diversità tra soggetto che ha effettuato la prestazione e quello indicato in fattura. (Fattispecie di utilizzo di fatture per operazioni di sponsorizzazione parzialmente inesistenti).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)