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Sez. 3, Sentenza n. 42994 del 07/07/2015 Cc. (dep. 26/10/2015) Rv. 265154 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni "soggettivamente" inesistenti - Art. 8 D.L. 2 marzo 2012, n. 16 - Indeducibilità dei componenti negativi di reddito relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di delitti non colposi - Ambito di applicazione.
Stato
decisa il 2015-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265154-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In tema di reati tributari, la regola della indeducibilità dei componenti negativi del reddito relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di delitti non colposi (prevista dall'art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993, come modificato dall'art. 8 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in l. n. 44 del 2012), trova applicazione anche per i costi esposti in fatture che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi nell'ambito di una frode c.d. carosello, trattandosi di costi comunque riconducibili ad una condotta criminosa. (In motivazione, la Corte ha ribadito che la disposizione richiamata si limita a precisare una regola per le procedure di accertamento tributario ai fini delle imposte sui redditi, ma non ha alcuna incidenza sulla configurabilità delle condotte di dichiarazione fraudolenta punite dall'articolo 2 D.Lgs. n. 74 del 2000). (Conf. sent. n. 43393/15, non massimata).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 n. 2 CORTE COST., Legge 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST., Costituzione art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)