Sez. 5, Sentenza n. 13588 del 11/06/2007 (Rv. 601239 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Cessazione della materia del contendere - Presupposti - Adesione del contribuente al condono - Conseguenze - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
La dichiarazione della cessazione della materia del contendere, nel processo tributario, presuppone che sia venuta meno ogni questione controversa tra il contribuente e l'erario, e quindi non può essere pronunciata allorché il contribuente abbia aderito ad un condono che riguardi le sole sanzioni previste per il tardivo od omesso pagamento, né quando il contribuente abbia presentato una dichiarazione integrativa nella quale sia esposto un debito d'imposta comunque inferiore alla pretesa erariale (nella specie, in pendenza del giudizio di impugnazione di un avviso di accertamento il contribuente aveva dapprima presentato la dichiarazione integrativa prevista dall'art. 14 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982 n. 516, e quindi aderito al condono previsto dall'art. 25, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, ed il giudice tributario aveva ritenuto di dovere conseguentemente dichiarare cessata la materia del contendere. La S.C. ha cassato tale decisione, formulando il principio di cui alla massima).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)