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Sez. 5, Sentenza n. 2274 del 02/02/2007 (Rv. 595829 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 25, comma terzo, del d.lgs. n. 472 del 1997 - Definizione agevolata delle sanzioni amministrative - Cessazione della materia del contendere - Presupposti - Efficacia dell'istanza - Verifica da parte del giudice - Questione pregiudiziale - ObbligatorietĂ  dell'esame - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595829-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione agevolata delle sanzioni amministrative prevista dall'art. 25, comma terzo, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, l'avvenuta presentazione della relativa istanza da parte del contribuente impone al giudice l'obbligo di verificare, se del caso avvalendosi dei poteri istruttori conferitigli dall'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, se la predetta istanza sia da ritenersi efficace, e quindi di assumere le conseguenti statuizioni in ordine alla cessazione della materia del contendere, trattandosi di una questione attinente all'esistenza del rapporto processuale, e che pertanto dev'essere esaminata e decisa in via pregiudiziale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)