diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 11222 del 30/07/2002 (Rv. 556379 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione delle liti pendenti ex art. 25, terzo comma del D.Lgs. n. 472/97 - Ambito applicativo - Controversia pendente - Atto introduttivo - Causa d'inammissibilità non dichiarata in sede giudiziale - Efficacia ostativa alla definizione del contenzioso - Esclusione - Pendenza della lite - Sussistenza - Circostanziata allegazione del contribuente circa il versamento di somma pari ad un quarto delle sanzioni irrogate, in assenza di contestazioni dell'Ufficio in ordine alla rispondenza dal pagamento alle previsioni dell'art. 25, terzo comma, D.Lgs. n. 472 del 1997 - Sufficienza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2002-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556379-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

Ai fini dell'accesso alla procedura di condono, anche quando difetti una disposizione normativa che statuisce espressamente l'irrilevanza della eventuale inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio (quale la si rinviene - ad esempio - nell'art. 2 "quinquies" D.L. 30 settembre 1994, n. 564, conv. nella legge 30 novembre 1994, n. 656), la controversia tributaria si considera pendente anche qualora ricorra una causa di inammissibilità, improponibilità o improseguibilità del processo la quale non sia stata già - di per sè - dichiarata con pronuncia non più impugnabile: ciò attesi che, per l'applicabilità delle norme sul condono, non è richiesta la pendenza della lite sul rapporto sostanziale. Ne consegue che il giudice tributario, in presenza di circostanziata allegazione del contribuente circa il versamento di somma pari ad un quarto delle sanzioni irrogate, ed in assenza di contestazioni dell'ufficio in ordine alla rispondenza del pagamento alla previsione di cui all'art. 25, terzo comma, D.Lgs. n. 472 del 1997, deve limitarsi a dare atto della definizione della lite quanto alle sanzioni medesime, emettendo al riguardo declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 25 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)