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Sez. U, Sentenza n. 1961 del 09/07/1973 (Rv. 365061 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - COSTRUZIONE AD UNA DISTANZA DAL CONFINE PARI ALLA META DELLA DISTANZA FISSATA DALL'ART 12 DEL RDL N 2105 DEL 1937 - SUCCESSIVA EDIFICAZIONE DA PARTE DEL VICINO SOTTO IL VIGORE DELLA LEGGE N 1548 DEL 1962 - CONSEGUENZE - PRINCIPIO DELLA PREVENZIONE.*
Stato
decisa il 1973-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365061-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - COSTRUZIONE AD UNA DISTANZA DAL CONFINE PARI ALLA META DELLA DISTANZA FISSATA DALL'ART 12 DEL RDL N 2105 DEL 1937 - SUCCESSIVA EDIFICAZIONE DA PARTE DEL VICINO SOTTO IL VIGORE DELLA LEGGE N 1548 DEL 1962 - CONSEGUENZE - PRINCIPIO DELLA PREVENZIONE.*

Nell'ipotesi in cui il proprietario di un fondo sito in una zona sismica vi abbia costruito un fabbricato ad una distanza dal confine pari alla meta (metri due virgola cinquanta) di quella prescritta dall' art 12 del RDL 22 novembre 1937, n 2105, in vigore all'epoca della costruzione, il proprietario del fondo vicino, il quale intenda, a sua volta, costruire sul suo fondo nel vigore della legge 25 novembre 1962, n 1684, non puo pretendere che il primo costruttore si adegui alle norme della nuova legge sulle distanze fra edifici fronteggiantisi, ma deve arretrare la sua costruzione in modo che l'intervallo di isolamento risulti dall'ampiezza prescritta dalla nuova legge (metri sei). (V 2300/72, mass n 359651; 337/70, mass n 345230).*

Riferimenti normativi: Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 12, Legge 22/11/1937 num. 2105 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)