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Sez. L, Sentenza n. 5345 del 08/06/1996 (Rv. 498029 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO | Espletamento di due consulenze successive nel giudizio di primo grado - Difformità delle conclusioni rispettive - Adesione del giudice all'una o all'altra o conclusione autonoma del giudice - Motivazione correlativa - Necessità - Esperimento di un'ulteriore consulenza - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498029-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO

Se nel corso del giudizio di primo grado siano stati nominati, in tempi successivi, due consulenti d'ufficio le cui conclusioni siano difformi ed inconciliabili fra loro, il giudice di appello (come quello di primo grado) può seguire il parere dell'uno o dell'altro o anche discostarsi da entrambi, purché dia adeguata giustificazione del suo convincimento, mediante l'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti, e salva, peraltro, l'esperibilità di un'ulteriore indagine tecnica, la quale è opportuna, se non addirittura indispensabile, in ipotesi di notevole divergenza delle consulenze già espletate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)