Sez. 3, Sentenza n. 11611 del 22/06/2004 (Rv. 573825 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE | Ordinanza anticipatoria di condanna "ex" art. 186 "quater" cod. proc. civ. - Rinuncia alla pronunzia della sentenza - Forma scritta - Necessità.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE
In tema di ordinanza anticipatoria di condanna emessa dal giudice ad Esaurimento dell'istruzione, la dichiarazione di rinunzia alla pronunzia della sentenza costituisce atto tipico per il quale è richiesta la forma scritta in relazione alla necessità che sia notificato all'altra o alle altre parti del processo e successivamente depositato in cancelleria; non può pertanto assumere forma implicita e manifestarsi proponendo appello avverso l'ordinanza senza sollevare questioni in ordine alla sua emissione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 186 quater CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)