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Sez. 3, Sentenza n. 10748 del 23/07/2002 (Rv. 556110 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE | Ordinanza anticipatoria di condanna "ex" art. 186 "quater" cod. proc. civ. - Rinuncia alla pronunzia della sentenza - Intimato contumace - Potere di rinunziare personalmente - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556110-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE

In tema di ordinanza anticipatoria di condanna emessa dal giudice ad esaurimento dell'istruzione, la dichiarazione di rinunzia alla pronunzia della sentenza, che ha finalità di semplificare le forme decisorie, non è necessariamente esercizio dello "jus postulandi". Pertanto se la parte intimata è contumace, è rituale la rinuncia compiuta da essa personalmente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 186 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)