Sez. 3, Ordinanza n. 1283 del 25/01/2010 (Rv. 611054 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Disciplina dell'art. 282 cod. proc. civ. come novellato dalla legge n. 353 del 1990 - Provvisoria esecutività del capo contenente la condanna alle spese delle sentenze di primo grado indipendentemente dalla natura della pronuncia principale - Sussistenza - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 282 cod. proc. civ., così come novellato dall'art. 33 della legge 26 novembre 1990, n. 353, la condanna alle spese del giudizio contenuta nella sentenza di primo grado comporta, in quanto tale ed in linea con la tendenza resa manifesta dal disposto dell'art. 669 - septies, terzo comma, cod. proc. civ. (introdotto dalla stessa legge n. 353 del 1990), la provvisoria esecutività del relativo capo della sentenza, indipendentemente dalla natura - se di condanna, costitutiva o di mero accertamento - e dal contenuto (se di accoglimento, di rigetto o di altro tenore della domanda principale o riconvenzionale o del terzo) della decisione principale, cui la statuizione sulle spese accede.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 septies com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)