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Sez. 3, Sentenza n. 480 del 22/01/1988 (Rv. 457012 - 01)

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - CONFIGURABILITÀ - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1988-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457012-01

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - CONFIGURABILITÀ - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

In tema di risoluzione di contratti agrari, l'accertamento se gli inadempimenti contestati al mezzadro siano di tale intensità da infrangere irreparabilmente la fiducia che deve caratterizzare un rapporto fondato principalmente sulla leale collaborazione delle parti e la cui gravità va desunta non dai singoli fatti ma in base ad una valutazione globale, senza esclusivo riferimento alle sole conseguenze di ordine economico, costituisce valutazione di fatto, incensurabile in Sede di legittimità, se esente da vizi logici od errori di diritto. (V 7553/83, mass n 432149; (Conf 3545/83, mass n 428454; (Conf 4196/82, mass n 422169).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 2141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)